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Per Aspera Ad Veritatem n.14
Corte Europea dei diritti dell'uomo

Sentenza 15 giugno 1992, Lüdi/Svizzera - serie A n. 238, concernente dichiarazioni di "agenti provocatori"





Per ciò che concerne il caso Lüdi/Svizzera, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo costituitasi, conformemente all'Articolo 43 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione") e alle relative disposizioni del suo regolamento, in un tribunale composto dai seguenti giudici: Sig. R. Ryssdal, Presidente, J. Cremona, F. Matscher, B. Walsh, A. Spielmann, S.K. Martens, A.N. Loizou, F. Bigi, L. Wildhaber ed anche dal Cancelliere M. A. Eissen e dal Vice Cancelliere H. Petzold, dopo aver deliberato in camera di consiglio il 27 gennaio e il 26 maggio 1992, ha reso il seguente giudizio adottato in quest'ultima data.
Annotazioni del Cancelliere. Il caso è numerato 17/1991/269/340. Il primo numero si riferisce alla collocazione del caso nell'elenco dei casi deferiti alla Corte nell'anno specifico (secondo numero). Gli ultimi due numeri indicano la posizione del caso nell'elenco dei casi deferiti alla Corte a partire dalla sua istituzione e nell'elenco delle corrispondenti istanze provenienti dalla Commissione, come emendato dall'articolo 11 del Protocollo n. 8 (P8-11) entrato in vigore il 1° gennaio del 1990.

PROCEDURA

1. Il caso è stato portato avanti alla Corte dalla Commissione Europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") l'8 marzo 1991 e dal Governo della Confederazione Svizzera ("il Governo") il 25 aprile 1991, entro il termine dei tre mesi previsto dagli artt. 32 par. 1 e 47 della Convenzione.
Esso è stato originato da un ricorso (n. 12433/86) rivolto contro la Svizzera da un cittadino di questo Stato Ludwig Lüdi, presentato alla Commissione il 30 settembre 1986 ai sensi dell'articolo 25. La richiesta della Commissione è riferita agli artt. 44 e 48, così come alla Dichiarazione svizzera che riconosce la giurisdizione obbligatoria della Corte (art. 46) mentre l'istanza del Governo è avanzata secondo quanto previsto dagli artt. 45-48. La richiesta e l'istanza miravano ad ottenere una decisione sulla eventuale inadempienza, da parte dello Stato convenuto, rispetto agli obblighi previsti dagli artt. 6 par. 1 e 3 (d) e 8.
2. In risposta alla richiesta effettuata in conformità all'art. 33 par. 3 (d) del regolamento della Corte, l'appellante ha espresso il desiderio di partecipare al procedimento legale e ha designato l'avvocato (art. 30) che lo avrebbe rappresentato, al quale il Presidente ha dato l'autorizzazione ad usare la lingua tedesca (art. 27 par. 3).
3. La Camera da costituire comprendeva d'ufficio la Sig.ra D. Bindschedler-Robert, il giudice eletto avente cittadinanza svizzera (art. 43 della Convenzione) e il Sig. R. Ryssdal, il Presidente della Corte (art. 21 par. 3 (b). Il 22 marzo 1991, in presenza del Cancelliere, il Sig. F. Matscher, delegato dal Presidente, ha sorteggiato altri sette membri: il Sig. J. Cremona e il Sig. Pinheiro Farinha, il Sig. A. Spielmann, il Sig. S.K. Martens, il Sig. I. Foighel, il Sig. A.N. Loizou e il Sig. F. Bigi (art. 43 a conclusione della Convenzione e art. 21 par. 4). Successivamente il Sig. F. Matscher come giudice sostituto e il Sig. L. Wildhaber come giudice nazionale di cittadinanza svizzera hanno sostituito rispettivamente il Sig. Pinheiro Farinha e la Sig.ra Bindeschedler-Robert che avevano dato le loro dimissioni e i cui successori presso la Corte avevano assunto le loro funzioni prima dell'udienza (artt. 2 par. 3 e 22 par. 1).
4. Una volta assunta la presidenza della Camera (art. 21 par. 5) il Sig. Ryssdal ha consultato, avvalendosi del cancelliere, l'agente del Governo, delegato della Commissione, e l'avvocato dell'interessato per ciò che concerne l'organizzazione della procedura (art. 37 par. 1 e art. 38).
Conformemente alla conseguente ordinanza, il Cancelliere ha ricevuto le memorie del ricorrente e del Governo il 23 agosto 1991. Il 28 ottobre il segretario della Commissione lo ha informato che il delegato si sarebbe espresso oralmente all'udienza.
5. Il 10 settembre 1991 la Commissione ha fornito diversi documenti che gli aveva chiesto il Cancelliere secondo le istruzioni del Presidente. Il 10 gennaio 1992 un impedimento del Sig. Foighel ha comportato la sua sostituzione con il Sig. B. Walsh, giudice sostituto (artt. 22 par. 1 e 24 par. 1).
6. In conformità con la decisione del Presidente l'udienza ha avuto luogo in pubblico il 22 gennaio 1992 presso l'Istituto dei Diritti Umani a Strasburgo. La Corte aveva tenuto precedentemente una riunione preparatoria. Davanti alla Corte si sono presentati: a) per il Governo il Sig. O. Jacot Guillarmod, vicedirettore dell'Ufficio Federale della Giustizia e capo della Divisione Affari Internazionali, rappresentante; il Sig. T. Maurer, presidente del Tribunale Penale economico del Cantone di Berna e il Sig. F. Schurmann, membro della Sezione Affari Internazionali e del Diritto Europeo, Ufficio Federale di Giustizia, Consiglieri; per la Commissione: il Sig. S. Trechsel, Delegato; b) per il richiedente il Sig. P. Joset, avvocato, il Sig. D. Krauss, professore presso l'Università di Basilea, consigliere.
La Corte ha ascoltato le dichiarazioni, così come le risposte alle sue domande dei Sigg. Jacot Guillarmod e Maurer per il Governo, del Sig. Trechsel per la Commissione e dei Sigg. Joset e Krauss per il richiedente.

RITENUTO IN FATTO

Le circostanze di specie.
7. Mr. Mudwing Lüdi, di nazionalità svizzera, risiede a röschenz, nel cantone di Berna.
8. Nel 1983, mentre si trovava in Germania, fu accusato di traffico di stupefacenti. Il 30 novembre 1983, il 16° Tribunale Penale della Corte Regionale di Stoccarda ha reso nota una ordinanza di non luogo a procedere fondata su alcuni ostacoli procedurali, tra cui l'intervento di un agente infiltrato (V- Mann) tedesco. Su ricorso del Pubblico Ministero la Corte Federale di Giustizia (Bundesgerichtshof) il 23 maggio 1984 ha annullato la suddetta ordinanza e rinviato il caso davanti alla Corte Regionale di Stoccarda. Quest'ultima ha sospeso il procedimento a tempo indeterminato (sine die) in quanto il ricorrente e il suo coimputato che si trovavano in libertà fin dal 2 settembre 1983 erano ritornati in Svizzera.

A. L'intervento dell'agente infiltrato e l'arresto del ricorrente
9. Il 15 marzo 1984 la polizia tedesca ha informato la polizia bernese del fatto che il ricorrente aveva richiesto ad un compatriota incontrato durante la sua detenzione 200.000 franchi svizzeri per finanziare l'acquisto in Svizzera di circa 5 kg di cocaina. Al fine di ottenere maggiori informazioni sul traffico di stupefacenti e sequestrare la sostanza in questione, il Giudice istruttore del Tribunale di Laufen (Amtsgericht) ha aperto un'indagine preliminare il 15 marzo 1984.
Con l'accordo della Sezione Istruttoria della Corte d'Appello (Obergericht) del Cantone di Berna e in virtù dell'articolo 171b del Codice di Procedura Penale Bernese (vedi par. 26) egli ordinò la sorveglianza telefonica del ricorrente (Lüdi). Il 20 giugno la Sezione Istruttoria della Corte d'Appello ha autorizzato il prolungamento dell'intercettazione telefonica fino al 15 settembre 1984.
10. Inoltre, la polizia di Laufen e l'unità speciale per la lotta alla droga designarono un funzionario giurato della Polizia Cantonale di Berna che sotto lo pseudonimo di Toni si sarebbe dovuto far passare per un potenziale acquirente di cocaina. Essi agirono con l'autorizzazione della Direzione della Polizia del Cantone e informarono del loro piano il Giudice istruttore presso il Tribunale di Laufen.
11. Secondo il Governo, Toni aveva partecipato dal 12 al 13 dicembre 1978 ad un corso destinato ai funzionari cantonali incaricati della lotta contro il traffico di stupefacenti, al fine di richiamare la loro attenzione sui limiti ai quali era soggetta la loro attività di infiltrazione e le relative disposizioni legali ad essa pertinenti. Appena prima del suo intervento nel presente caso al Toni vennero ricordati, in un incontro con i superiori, i limiti della missione.
12. Il ricorrente incontrò Toni il 19 e il 21 marzo, il 15 maggio e il 5 e il 14 giugno 1984, in ogni occasione su iniziativa dell'agente, di cui il ricorrente non conosceva la vera identità, l'indirizzo o il numero di telefono.
13. Egli fu arrestato il 1 agosto 1984 con l'accusa di traffico illecito di stupefacenti.
Lo stesso giorno il Giudice istruttore del tribunale di Laufen ha posto fine alle intercettazioni telefoniche. In una lettera del 22 agosto 1984 egli informò l'interessato del fatto che aveva ordinato l'intercettazione telefonica avvenuta nel periodo dal 15 marzo al 2 giugno 1984. Secondo i rapporti del Toni, Lüdi aveva promesso di vendergli, agendo come intermediario, 2 kg di cocaina del valore di 200.000 franchi svizzeri ed aveva chiesto in prestito a terzi 22.000 franchi svizzeri per l'acquisto di cocaina o altri narcotici.
14. Il 3 agosto 1984 la polizia perquisì la casa del ricorrente e trovò tracce di cocaina e di hashish su un certo numero di oggetti.
15. Il 5 settembre 1984 il Giudice istruttore del tribunale di Laufen ordinò la scarcerazione del ricorrente in quanto egli aveva fornito "ampie confessioni in merito alle parti essenziali dell'indagine e di conseguenza non sussisteva alcun rischio di collusione o fuga". La polizia di Berna in base ai risultati dell'indagine preliminare depositò una denuncia il 25 ottobre 1984.

B. Il procedimento davanti al Tribunale di Laufen
16. Il 4 giugno 1985 il Tribunale del distretto di Laufen ha riconosciuto l'interessato colpevole di sette violazioni alla legislazione federale sugli stupefacenti e lo ha condannato a tre anni di prigione. Al fine di preservare l'anonimato dell'agente infiltrato, la Corte ha rifiutato di citare quest'ultimo come testimone a carico; la Corte ha ritenuto che le registrazioni delle intercettazioni telefoniche e i rapporti dell'agente infiltrato dimostravano chiaramente che, anche senza l'intervento dell'agente, il Sig. Lüdi aveva avuto l'intenzione di agire in qualità di intermediario per consegnare importanti quantità di stupefacenti.

C. Il procedimento davanti alla Corte d'Appello di Berna
17. Il Sig. Lüdi si è appellato contro la sua condanna per due dei sette reati: il tentativo di consegnare della cocaina al Toni nonché il tentativo di acquistare della cocaina o altre droghe grazie ad un prestito che aveva contratto.
18. Il 24 ottobre 1985 la Corte d'Appello di Berna (1a camera) ha confermato il giudizio del 4 giugno 1985 (vedi par. 16). Anch'essa rinunciò ad ascoltare l'agente infiltrato, constatando che le prove addotte davanti al tribunale avevano confermato in sostanza il contenuto del rapporto del Toni, in particolare per quanto concerne lo svolgimento generale dei fatti.
Veniva chiaramente in rilievo che l'interessato, (che del resto non lo contestò), aveva fatto notevoli sforzi per fornire al Toni 2 kg di cocaina. Dopo aver contattato M. e poi B., si era recato nel Ticino ed in Italia ed aveva organizzato degli incontri tra il Toni e un possibile fornitore. Dopo aver inizialmente minimizzato le cose, egli si era infine deciso ad ammettere tutti gli elementi che emergevano in parte anche dall'ascolto delle sue conversazioni telefoniche, così come dalle dichiarazioni di M.. Si doveva considerare come accertato che il Sig. Lüdi era stato il primo a parlare con S. dell'acquisto della cocaina; S. l'aveva d'altronde confermato, sebbene egli avesse su questo punto attenuato un po' le sue deposizioni iniziali. La Corte ha risposto in seguito alla tesi del ricorrente secondo la quale l'art. 23 par. 2 della legislazione federale sugli stupefacenti non si applicava alle azioni del Toni. La Corte disse inoltre che il solo fatto che il ricorrente avesse pianificato un significativo commercio di cocaina prima del suo primo contatto con l'agente infiltrato, lo sottoponeva all'art. 19 di quella legge. Infine, i rapporti dettagliati relativi alle intercettazioni telefoniche avevano chiaramente dimostrato che il Sig. Lüdi aveva persistentemente e di sua iniziativa tentato di effettuare un commercio di droga e che a tal fine aveva voluto introdurre il Toni come "finanziatore" in quanto egli non disponeva dei fondi richiesti.

D. I ricorsi davanti alla Corte Federale
19. Il sig. Lüdi ha quindi presentato un ricorso ed una richiesta di annullamento al Tribunale Federale (Bundesgericht).
20. Nel primo egli sostenne che vi era stata una interferenza nel diritto al rispetto della privacy che non era compatibile con l'art. 8 della Convenzione.
In primo luogo, egli contestò il monitoraggio delle sue conversazioni telefoniche poiché "non conforme alla legge" e non giustificato ai sensi del par. 2 in quanto egli era semplicemente sospettato di aver avuto l'intento di commettere un reato. In secondo luogo, egli presentò le sue rimostranze circa l'intervento dell'agente infiltrato che a suo avviso lo aveva indotto a partecipare ad un traffico di stupefacenti. Inoltre, contestò il fatto che l'intercettazione telefonica non doveva essere utilizzata come prova e che la sola lettura dei rapporti dell'agente senza che questo fosse stato chiamato a testimoniare aveva pregiudicato l'esercizio dei diritti della difesa, violando l'articolo 6.
21. L'8 aprile 1986 la Corte Federale ha respinto il ricorso per i seguenti motivi (...):
a) il ricorso solleva due obiezioni in merito alle intercettazioni telefoniche disposte. In primo luogo viene discusso il fatto che il provvedimento di autorizzazione per l'intercettazione telefonica sarebbe stato disposto nella fase dell'inchiesta preliminare (di polizia) pur non essendo previsto dalla legge: una indagine preliminare sarebbe stata avviata soltanto con l'intento di salvare le apparenze. In secondo luogo, il ricorrente asserisce che il diritto di procedura penale bernese non permette alcuna preventiva intercettazione telefonica e che il presente caso non riguardava l'indagine su un reato commesso, quanto invece l'accertamento dei reati che stavano per compiersi;
b) ai sensi dell'articolo 171b del Codice di Procedura Penale di Berna (StrV) il Giudice istruttore può ordinare la sorveglianza della corrispondenza e delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche di un individuo sospetto se "l'azione giudiziaria ha per oggetto un crimine o un delitto la cui gravità o particolarità giustifica l'intervento o se si sta indagando su un reato commesso mediante l'uso del telefono".
Nella fattispecie non è discutibile che l'ordine di intercettazione telefonica proveniva dalla autorità competente e le regole procedurali previste nell'art. 171 c vennero osservate. Non risulta dal Codice di Procedura Penale che il diritto cantonale escluda le intercettazioni telefoniche nella fase preliminare dell'indagine, né è stato dimostrato dal ricorrente. A seconda delle circostanze l'intercettazione telefonica è spesso disposta all'inizio di una indagine. Da questo punto di vista, non sussistono indicazioni in merito al fatto che l'ordinanza impugnata abbia potuto violare la Costituzione o sia nata da una interpretazione arbitraria del diritto cantonale;
c) non è necessario esaminare in questa sede se in base a quanto formulato dall'articolo 171b StrV, l'intercettazione telefonica e le altre misure che la regolano devono essere strettamente limitate alle indagini su reati commessi escludendo la possibilità della sorveglianza preventiva ove vi sia un forte sospetto che si stiano per commettere dei reati.
Ai sensi dell'articolo 19 par. 1 della legge sugli stupefacenti (Betaubungsmittelgesetz) colui che prende delle iniziative per partecipare in qualche modo al commercio, al trasporto, alla detenzione di stupefacenti ha già commesso un reato.
Da quanto riferito dalla Germania in merito al comportamento di Lüdi, vale a dire la ricerca di fondi per un traffico di cocaina, risulta che egli aveva già iniziato a prendere delle iniziative nel senso sopra indicato e quindi gli elementi del reato erano già esistenti e la sorveglianza telefonica prescritta si riferiva non soltanto alla scoperta di reati pianificati ma anche alle indagini su reati che erano stati compiuti. Inoltre, si potrebbe interpretare l'articolo 171b del StrV per analogia e vedervi anche la base legale delle misure preventive, laddove la gravità o particolarità del reato presagito giustifica l'intervento. L'intercettazione telefonica ordinata nella fattispecie in base a seri sospetti di un reato non integrava una violazione della legge.
L'intervento degli agenti infiltrati non è espressamente regolato nella procedura penale svizzera, ma secondo l'opinione dominante, esso è consentito in via di principio, nei limiti in cui la natura particolare dei reati giustifica l'intervento di un agente infiltrato, sempre che quest'ultimo conduca le indagini in modo essenzialmente passivo, senza esercitare su altri la sua influenza tanto da indurre a compiere un reato (...). La legge federale (art. 23, par. 2 sul traffico degli stupefacenti) tiene espressamente conto della possibilità di ricorrere all'agente infiltrato in indagini di polizia giudiziaria nel settore del traffico degli stupefacenti.
L'istanza (...) non contesta in maniera generale e in via di principio l'ammissibilità di un'indagine investigativa effettuata attraverso il ricorso ad un agente infiltrato entro i limiti previsti dalle norme di legge, ma l'avviso che viene espresso è che il ricorso ad un agente infiltrato rappresenta una seria interferenza con la vita privata e la libertà personale della persona interessata e che tale interferenza è possibile in uno stato di diritto solo se sufficientemente fondata su una precisa base legale. (...) La giurisprudenza e la dottrina svizzere non hanno esaminato fino ad oggi la necessità di una base legale per il ricorso ad agenti infiltrati, in quanto non l'hanno espressamente riconosciuta come una deroga al principio della preminenza del diritto. Questa sarebbe una estensione delle ragioni del legislatore sottostanti alla condizione di una regolamentazione legale delle intercettazioni telefoniche e altre analoghe misure investigative. Mentre le misure coercitive previste dal diritto di procedura penale (come l'arresto, la perquisizione domiciliare etc.) interferiscono chiaramente con la volontà della persona interessata titolare di diritti protetti dalla legge e la sorveglianza clandestina delle comunicazioni telefoniche postali e telegrafiche interferisce, nell'interesse della repressione del reato, con le aree di riservatezza protette dalla legge, il ricorso agli agenti infiltrati è problematico sotto diversi profili. La libertà personale dell'interessato non è limitata, non si devono subire più altre misure coercitive ma egli entra in contatto con un partner che è a lui ignoto e con il quale egli non avrebbe dovuto trattare se fosse stato a conoscenza del fatto che egli stava lavorando per svolgere un'indagine su un reato.
Quando un agente infiltrato attraverso i suoi contatti constata semplicemente una condotta criminale che potrebbe verificarsi nello stesso o simile modo anche senza il suo intervento, il ricorso ad un agente infiltrato è senza dubbio ineccepibile. Diversamente non sarebbe ammissibile se l'agente infiltrato prendesse l'iniziativa, come potrebbe, e provocasse un'attività criminale che altrimenti non si sarebbe verificata; in effetti l'Autorità Giudiziaria non deve provocare attività delittuose al fine di perseguire i criminali, la cui propensione a commettere reati, forse esistente ma allo stato latente, non necessariamente è destinata a manifestarsi.
Se l'agente infiltrato favorisce il reato senza che sia possibile ritenere che egli l'abbia direttamente istigato o incitato, ma, tuttavia, agisce in un modo tale da far presumere che l'azione criminale sarebbe stata di minore entità o gravità senza la sua partecipazione, bisogna tenerne conto quando si pronuncia la sentenza. L'intervento di un agente infiltrato non viola un diritto fondamentale protetto dalla Costituzione Federale (o la Convenzione Europea). Il delinquente è libero delle sue decisioni e del suo comportamento nei riguardi dell'agente infiltrato; egli è tuttavia ingannato per ciò che concerne l'identità del partner con il quale mantiene una trattativa e per ciò che concerne il rapporto di quest'ultimo con la polizia. Il diritto costituzionale non protegge il criminale dall'osservazione del suo comportamento illegale da parte di un funzionario di polizia, di cui egli ignora la qualifica. Né deriva dalla Convenzione Europea alcuna protezione del criminale dall'intervento di un agente infiltrato (art. 8). Spetta al legislatore decidere se, in ragione di eventuali abusi connessi all'attività dell'agente infiltrato, questa materia debba essere disciplinata dalla legge, considerato che tale regolamentazione sarebbe più idonea a prevenire tali abusi della giurisprudenza cui attualmente si fa riferimento.
Secondo il diritto costituzionale e legislativo in vigore il ricorso ad un agente infiltrato è ammissibile nei limiti fissati dai principi generali della preminenza del diritto, senza che vi sia il bisogno di una disposizione legale espressa. Esistono inoltre altri provvedimenti investigativi - come la sorveglianza permanente di un individuo sospetto - che possono seriamente ledere il campo della vita privata e portare all'accertamento dei fatti (che l'interessato vorrebbe dissimulare) senza che sia stato mai giudicato indispensabile dare loro una base legale.
Pertanto, poiché allo stato attuale del diritto il ricorso ad agenti infiltrati non richiede alcuna base legale, non è necessario ricercare se, in assenza di una disposizione corrispondente di diritto procedurale cantonale, l'art. 23 par. 2 della legge sugli stupefacenti possa costituire una base legale sufficiente.
La formulazione del paragrafo indica che non si tratta di una norma di procedura penale permissiva, bensì di una norma di diritto sostanziale che disciplina la questione e che non necessita di essere discussa in questa sede, in relazione a quanto riguarda le circostanze in base alle quali le azioni di un agente infiltrato che costituiscono oggettivamente gli elementi di un reato non sono punibili.
L'attività dell'agente infiltrato "Toni" non ha oltrepassato i limiti sopraindicati, ammessi in uno Stato di diritto:
a) l'indagine investigativa su presunti reati in materia di stupefacenti è spesso possibile per la sua natura solo attraverso un agente infiltrato. E' precisamente in questo campo che questo metodo si rivela necessario ed efficace (...). Una volta segnalate delle buone ragioni per ritenere che l'appellante aveva l'intenzione di procedere ad un importante traffico di cocaina, non era irragionevole far svolgere all'agente di polizia un ruolo di acquirente. Non si trattava di una interpretazione arbitraria del diritto procedurale cantonale, né di una violazione al diritto fondamentale o ad un diritto dell'uomo protetto dalla Convenzione Europea;
b) a partire dalle dichiarazioni delle diverse parti e di una valutazione ragionevole e non arbitraria degli elementi di prova, la Corte ha constatato che Lüdi aveva inizialmente menzionato un traffico di cocaina a Schneider e aveva spontaneamente offerto della merce anche alla parte interessata "Toni";
c) sebbene successivamente è stato sempre il "Toni" a contattare Lüdi per sapere come procedevano le cose, da ciò non risulta che l'appellante non abbia commesso un reato. Lüdi di sua iniziativa prese contatto con alcuni possibili fornitori ed inoltre cercò di finanziare un traffico di stupefacenti. Non avendo alcun numero di telefono del Toni doveva necessariamente aspettare che quest'ultimo lo chiamasse. Il punto essenziale è che il "Toni" non ha agito come istigatore, ma simulando di essere un acquirente ha semplicemente facilitato l'indagine sulle attività dell'appellante, le quali tendevano ad un importante traffico di cocaina.
Nel ricorso si lamenta la circostanza che non si può tenere conto direttamente o indirettamente delle dichiarazioni dell'agente infiltrato "Toni", per la ragione che egli non fu convocato e ascoltato in qualità di testimone (...) Se si riconosce che il ricorso ad agenti infiltrati è giustificato nell'interesse pubblico per una lotta il più efficace possibile al commercio di stupefacenti, ne segue che l'identità e i metodi investigativi di tali agenti non devono essere divulgati superficialmente in procedimenti penali; il loro continuo intervento diventerebbe effettivamente e in pratica impossibile. Preservando l'anonimato degli agenti infiltrati non si infrangono i principi stessi della procedura penale o i diritti costituzionali. Quando fatti pertinenti alla legge sono contestati, la questione, di sapere quale peso bisogna dare alle dichiarazioni scritte dall'agente non udito dalla Corte spetta al giudice. Le dichiarazioni secondo le quali l'appellante aveva effettuato delle azioni preliminari che hanno costituito illecito penale sono state convalidate da quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche tenendo altresì conto delle dichiarazioni dell'interessato e delle altre persone coinvolte. Se la giurisdizione di prima istanza ha attribuito all'agente infiltrato un ruolo attivo meno importante di quello dichiarato dal ricorrente sulla base dei fatti riportati, ciò non è stato arbitrario ma si è fondato su un giudizio accertato degli elementi di prova. (...) ("Annuario Svizzero di diritto internazionale, 1987, pp. 229-230 e 232-234).
22. Di contro, in una sentenza dello stesso giorno, la Corte di Cassazione del Tribunale Federale ha accolto l'istanza di annullamento. La Corte ha sostenuto che la Corte Distrettuale di Laufen nel condannare il ricorrente non aveva tenuto sufficientemente conto dell'incidenza che le azioni dell'agente infiltrato avevano avuto sul suo comportamento; quanto alla Corte d'Appello di Berna essa non aveva menzionato né le conseguenze del procedimento avviato contro l'interessato in Germania né il fatto che egli non aveva precedenti penali. Il Tribunale Federale rinviò il caso davanti alla Corte d'Appello di Berna.
23. Il 19 febbraio 1987 la Prima Camera di quella Corte ridusse la pena a 18 mesi di reclusione, sospesa per tre anni. Essa ordinò inoltre il proseguimento del trattamento ambulatoriale che il Sig. Lüdi aveva cominciato durante la sua detenzione. Essa motivò la sua decisione citando il suo interesse a tenere in considerazione l'intervento del Toni ed un rapporto psichiatrico che dichiarava che il ricorrente era stato sotto l'influenza della cocaina al momento dei fatti e aveva pertanto una responsabilità limitata.

IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

A. La legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951

24. Agli articoli 19 e 23 la legge sugli stupefacenti prevede quanto segue:

Articolo 19
1. "Colui che illegalmente coltiva delle piante alcaloidi o hascisc al fine di produrre degli stupefacenti, colui che illegalmente produce, estrae, trasforma o prepara droghe, colui che illegalmente stocca, spedisce, trasporta, importa o esporta droghe o le ha in transito, colui che offre illegalmente, distribuisce, vende, fa commercio, procura, ordina, mette in commercio o cede, colui che illegalmente possiede, detiene, acquista, o in altri modi le ottiene, colui che agisce a tal fine, colui che finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per tale finanziamento, colui che pubblicamente induce al consumo di sostanze stupefacenti o rivela delle possibilità di procurarsene o di consumarli, è punibile, se ha agito intenzionalmente, con la reclusione o l'ammenda. Nei casi gravi, la pena sarà la reclusione per almeno un anno che potrà essere cumulata con un'ammenda fino a 1 milione di franchi.
2. Il reato è aggravato quando l'autore: a) conosce o è consapevole che il reato si riferisce a una quantità di droga che può mettere in pericolo la salute di numerose persone, b) agisce come un membro affiliato ad una banda costituita con il proposito di svolgere un commercio illecito di stupefacenti , c) ottiene un grosso volume di affari o un sostanziale profitto svolgendo tale traffico per professione".(...).

Articolo 23
1. "Se un funzionario responsabile dell'applicazione di questa legge commette intenzionalmente un reato ai sensi degli articoli 19 al 22 la pena è aggravata di conseguenza.
2. Il funzionario non è punibile quando per motivi investigativi avrà accettato di persona o attraverso l'intervento di un altro un'offerta di stupefacenti o ne avrà preso personalmente possesso o mediante terzi, anche se non ha rivelato la sua veste e la sua identità".

Dichiarazione del Consiglio Federale al Parlamento Federale del 9 maggio 1973 relativa ad un modifica alla legge federale sugli stupefacenti (e più in particolare l'introduzione di un articolo 23 emendato) (...).
La modifica introdotta alla fine della frase mira a dare alla Corte una maggiore libertà nel determinare la pena allorché un funzionario di polizia viola deliberatamente questa legge. Con le disposizioni del progetto che seguono il presente art. 23, si intende facilitare le ricerche della polizia in un settore particolarmente ostile. Il problema è permettere alla polizia di avvicinare gli ambienti dei trafficanti e dei venditori senza esporsi al rimprovero di aver provocato il compimento di un reato o di averlo essa stessa commesso. Il traffico illecito degli stupefacenti è spesso citato come esempio tipico di bande internazionali ben organizzate alcune delle quali sono state smantellate nel corso di questi ultimi mesi. Bisogna dare alla polizia i mezzi adeguati per accrescere l'efficacia della sua azione contro queste bande di trafficanti così come ci ha chiesto di fare il Consiglio d'Europa. L'articolo 32 del codice penale (dovere d'ufficio) non è sufficiente a giustificare una tale procedura. In ogni caso particolare essa deve essere fondata su una base legale (Prof. Max Waiblinger, n. 204, schede giuridiche svizzere, fatti giustificativi) (...) .
25. Il Governo ha evidenziato che le giurisdizioni cantonali e federali ritengono che l'articolo 23 par. 2 consente soltanto un comportamento passivo degli agenti infiltrati i quali incorrono in una sanzione penale nel caso di istigazione o di provocazione da parte loro. Inoltre, il ricorso a tali agenti potrebbe essere disposto soltanto nei casi gravi di criminalità organizzata in materia di traffico di stupefacenti. La Corte Federale ha sostenuto che l'articolo in questione deroga a disposizioni della legge cantonale contrarie (...). Non è necessario che l'art. 23 par. 2 della legge sugli stupefacenti abbia lo scopo di regolare un problema di procedura, cosa che il ricorrente contesta: è sufficiente che la legislazione cantonale comprometta l'anonimato che il legislatore federale - le cui intenzioni non sono qui in dubbio se si considerano gli estratti dei lavori parlamentari citati con pertinenza dalle autorità cantonali - intendeva garantire a coloro che perseguono i trafficanti di stupefacenti. L'anonimato voluto dal legislatore ha solo un fine: permettere all'investigatore di continuare il suo lavoro in seguito all'arresto di quello o di quelli che ha esposto e permettergli di svolgere subito altri casi senza che la conclusione di uno di questi possa porre fine alle attività degli altri. Se, una volta che l'indagine è terminata, l'agente di polizia deve farsi conoscere a viso scoperto spiegando nei dettagli il ruolo che egli ha svolto, risulta evidente che egli dovrà rinunciare a svolgere il suo lavoro in quanto la sua copertura è saltata negli ambienti della droga. Per questa ragione l'osservanza degli art. 58 e 59 del Codice di Procedura Penale cantonale è in contrasto con l'art. 23 par. 2 della legge sugli stupefacenti (...) (Corte di Cassazione penale, sentenza del 5 giugno 1986).

B. Il codice di procedura penale bernese
26. Il codice bernese di procedura penale prevede diverse disposizioni investigative:
Articolo 171b
"Il giudice istruttore può ordinare la sorveglianza postale, telefonica e telegrafica di un individuo sospetto e il sequestro della sua corrispondenza, se il procedimento penale ha per oggetto un crimine o un reato la cui gravità o particolarità giustifica l'intervento o un'azione punibile commessa mediante l'uso del telefono".
Articolo 171c
1. "Nell'arco delle ventiquattro ore che seguono la sua decisione, il giudice istruttore sottopone una copia di quest'ultima accompagnata dal dossier e da una breve esposizione dei motivi all'approvazione della Camera d'accusa.
2. La decisione rimarrà in vigore al massimo per tre mesi; il Giudice istruttore la può prorogare di tre mesi al massimo. L'ordinanza di proroga accompagnata dal dossier e dall'esposizione delle ragioni deve essere sottoposta dieci giorni prima della scadenza del periodo alla Camera d'accusa.
3. Il Giudice istruttore pone fine alla sorveglianza nel momento in cui questa non è più necessaria o il periodo scade oppure se l'ordine viene revocato".

C. Il codice di procedura penale svizzero
27. Gli Articoli 24 e 32 del Codice Penale svizzero dispongono che:
Articolo 24
1. "Colui che intenzionalmente persuade un'altra persona a compiere un reato, qualora fosse commesso, è passibile della pena alla quale lo è la persona che compie il reato.
2. Colui che tenta di persuadere un'altra persona a commettere un grave reato è passibile di pena prescritta per il tentato compimento di quel reato".
Articolo 32
"Non costituisce reato l'atto previsto dalla legge o da un dovere di funzione o di professione ovvero l'atto che la legge dichiara permesso o non punibile".

PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA COMMISSIONE

28. Il Sig. Lüdi ha presentato istanza davanti alla Commissione il 30 settembre 1986. Egli ha contestato l'intercettazione delle sue chiamate telefoniche nonché il plagio subito da parte dell'agente infiltrato; egli vi ha visto una violazione del diritto alla privacy (art. 8). Egli ha sostenuto inoltre che la sua condanna si fondava unicamente sui rapporti redatti dal suddetto agente, il quale non era stato chiamato a comparire come testimone; egli ha addotto inoltre che il suo diritto ad un equo processo (art. 6 par. 1) era stato violato come anche quello ad interrogare o far interrogare i testimoni a suo carico [(art. 6 par. 3 (d)].
29. Il 10 maggio 1990 la Commissione ha accettato l'istanza (n° 12433/86). Nel suo rapporto del 6 dicembre 1990 (art. 31) essa ha sostenuto che vi era stata una violazione dell'art. 8 (dieci voti su quattro) e del par. 3 (d) dell'art. 6 combinato con il par. 1 (tredici voti su uno). Il testo integrale della opinione della Commissione e delle due opinioni dissenzienti contenute nel rapporto è riprodotto in un allegato a questa sentenza.
Nota del Cancelliere: per ragioni pratiche questo allegato figurerà soltanto con la versione stampata della sentenza (volume 238 della serie A delle Pubblicazioni della Corte), ma una copia del rapporto della Commissione può essere ottenuta dal Cancelliere.

CONCLUSIONI PRESENTATE ALLA CORTE DAL GOVERNO

30. Il Governo invita la Corte a ritenere che "nella fattispecie, e fino a quando il ricorrente potrebbe essere considerato una "vittima", non vi è stata una violazione dell'art. 8 della Convenzione né del par. 3 (d) in congiunzione con il par. 1 dell'art. 6.

IN DIRITTO, SULL'OBIEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO

31. Il Governo sostiene, come aveva precedentemente fatto davanti alla Commissione, che la sentenza della Corte d'Appello di Berna del 19 febbraio 1987 (vedi par. 23) aveva privato il Sig. Lüdi dello status di vittima ai sensi dell'art. 25 par. 1. La riduzione della pena consentita corrispondeva a quella che il ricorrente aveva suggerito al processo di primo grado attraverso il suo avvocato.
32. Il ricorrente ha contrastato questa tesi. Analogamente la Commissione notò che la decisione della Corte d'Appello si basava soltanto sulla necessità di tenere conto dell'intervento dell'agente infiltrato così come di una perizia psichiatrica che stabiliva la responsabilità limitata del sig. Lüdi al momento dei fatti (vedi par. 23).
33. Riferendosi alla sua giurisprudenza costante (vedere in ultimo luogo la sentenza B. c. Francia del 26 marzo 1992 Serie A n. 232-c.p. 45 par. 34-36) la Corte si ritiene competente ad esaminare l'eccezione sebbene sia contestata dalla Commissione in via principale.
34. Per "vittima" l'art. 25 intende la persona direttamente colpita dall'atto o omissione in questione, l'esistenza di una violazione della Convenzione si concepisce anche in assenza di pregiudizio; quest'ultimo è pertinente soltanto nel contesto dell'art. 50. Di conseguenza la riduzione di una pena non priva tale persona dello status di vittima, a meno che le Autorità nazionali non abbiano riconosciuto ciò esplicitamente o in sostanza, e poi favorito la rettifica per la violazione della Convenzione (l'Eckle contro Germania, sentenza del 15 luglio 1982, Serie A n. 51 pp. 29-32 par. 64-70). Ora le decisioni delle giurisdizioni svizzere e in particolare le sentenze del Tribunale Federale (par. 21 e 22) mostrano sia che l'intervento dell'agente infiltrato riguardava direttamente il ricorrente, sia che le Autorità nazionali, lungi dal riconoscergli il carattere di una violazione, lo hanno esplicitamente giudicato compatibile con gli impegni conseguiti dalla Convenzione. L'obiezione deve essere pertanto rigettata.

Presunte violazioni dell'articolo 8
35. Il Sig. Lüdi ha denunciato una duplice violazione dell'art. 8 che recita:
"1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non vi può essere ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto, salvo se quest'ultima è prevista dalla legge ed è necessaria in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o del benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e la prevenzione di crimini, per la protezione della salute o della morale o dei diritti e delle libertà altrui".
La prima violazione risulterebbe dal ricorso prolungato all'agente infiltrato Toni, che avrebbe utilizzato il contatto personale stabilito con l'inganno per procurarsi delle informazioni e per influenzare il comportamento del ricorrente; la seconda, dall'impiego simultaneo di questo agente e di mezzi tecnici al fine di ottenere l'accesso al domicilio dell'interessato e di registrare delle conversazioni che erano state suscitate con l'inganno, incriminandolo erroneamente. In entrambi i casi vi sarebbe stata una ingerenza ingiustificata perché non "prevista dalla legge" nell'esercizio del diritto al rispetto della sua vita privata.
36. Secondo l'opinione della Commissione l'intercettazione telefonica non ha integrato una violazione della Convenzione. Tuttavia l'intervento di un agente infiltrato avrebbe cambiato la natura essenzialmente passiva dell'operazione introducendo con l'intercettazione telefonica un nuovo elemento; le parole intercettate erano provocate dalla relazione che il Toni aveva stabilito con l'individuo sospetto. Di conseguenza si trattava di una distinta interferenza nella vita privata del Sig. Lüdi che si appellava ad una giustificazione ai sensi del par. 2 dell'art. 8. In sintesi, le attività del Toni non trovavano una base legale sufficiente nelle disposizioni legislative in vigore.
37. Il Governo critica questo approccio. Dal suo punto di vista occorrerebbe esaminare in primo luogo l'ammissibilità in sé e per sé del ricorso ad un agente infiltrato ed in seguito valutare se l'adozione di un provvedimento complementare d'ascolto era tale da rendere giusto il ricorso ad un agente infiltrato - legittimo per ipotesi - incompatibile con le richieste dell'art. 8.
38. La Corte nota che, aprendo il 15 marzo 1984 una indagine preliminare contro il ricorrente, il Giudice istruttore della Corte Distrettuale di Laufen aveva inoltre ordinato il monitoraggio delle sue comunicazioni telefoniche; il Tribunale della Corte d'Appello del Cantone di Berna consentì questa misura ed in seguito autorizzò il prolungamento del provvedimento (par. 9).
39. Non vi è alcun dubbio che l'intercettazione telefonica fu una interferenza con la vita privata e la corrispondenza del Sig. Lüdi. Tale interferenza non viola la Convenzione se essa risponde alle esigenze del par. 2 dell'art. 8. A questo riguardo la Corte concorda con la Commissione. Il provvedimento in questione si basava sugli articoli 171b e 171c del Codice di Procedura Penale di Berna che si applica, come ha rilevato la Corte Federale (vedi par. 21), anche alla fase preliminare di un'indagine, laddove esiste una valida ragione per credere che dei reati siano sul punto di essere commessi. Oltre a ciò essa mirava alla "prevenzione del crimine" e la sua necessità in una società democratica non desta alcun dubbio per la Corte.
40. D'altra parte, la Corte concorda con il Governo circa il fatto che nel caso presente il ricorso ad un agente infiltrato e alle intercettazioni telefoniche non costituiva di per sé un'ingerenza nella vita privata nel senso proprio dell'art. 8. L'intervento del Toni si è verificato nel contesto di una transazione relativa a 5 kg di cocaina. Le Autorità cantonali avvisate dalla polizia tedesca designarono una guardia giurata che si doveva infiltrare in quella che essi ritenevano fosse una importante rete di trafficanti che cercava di smerciare la suddetta quantità di stupefacenti in Svizzera. Lo scopo dell'operazione era quello di arrestare gli spacciatori al momento della consegna della droga. Il Toni prese allora contatti con il ricorrente che si dichiarò pronto a vendergli 2 kg di cocaina del valore di 200.000 franchi svizzeri (vedi par. 9 e 13). Da quel momento il Sig. Lüdi doveva essere consapevole di compiere un reato passibile di pena ai sensi dell'art. 19 della legge sugli stupefacenti e che di conseguenza poteva correre il rischio di incontrare un funzionario di polizia infiltrato il cui compito sarebbe stato quello di smascherarlo.
41. In conclusione non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 8.

Presunta violazione dell'articolo 6 par. 1 e 3 (d)
42. Il Sig. Lüdi si è lamentato di non aver avuto un processo equo. Egli invoca il par. 1 e 3 (d) dell'art. 6:
"1. Nel determinare un'accusa in materia penale ogni persona ha diritto ad un processo equo e pubblico da parte di un tribunale indipendente e imparziale (...)
3. Ogni persona accusata ha diritto in particolare a: (...) (d) interrogare o ad avvalersi dell'interrogatorio di testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogatorio di testimoni a favore alle stesse condizioni dei testimoni a carico;" (...). il ricorrente ha sostenuto che la sua condanna si basava innanzitutto sul rapporto dell'agente infiltrato e sui processi verbali delle sue conversazioni telefoniche con l'agente sebbene egli non avesse avuto in alcuna delle fasi dell'azione legale l'opportunità di interrogarlo o di farlo interrogare. Il rifiuto dei tribunali svizzeri di ascoltare il Toni avrebbe privato il ricorrente della possibilità di chiarire la questione di conoscere in quale misura le azioni di quest'ultimo avrebbero influenzato e determinato il suo comportamento, questione tuttavia essenziale secondo la Corte Federale (ved. par. 1) e argomento che si è prestato a controversia. La mancata comparsa del Toni avrebbe impedito alla Corte di formarsi essa stessa un'opinione sulla sua credibilità.
43. L'ammissibilità delle prove è in primo luogo governata dalle norme di diritto interno e in via di principio spetta alle giurisdizioni nazionali la valutazione degli elementi da esse raccolti. Il compito della Corte è quello di accertare se la procedura attuata, considerata nella sua complessità, incluso il modo nel quale vengono presentati i mezzi di prova, riveste un carattere equo (ved. in ultimo luogo la più recente fonte autorevole del 22 aprile 1992 Vidal contro Belgio, serie A n. 235-b, pagg. 32-33 par. 33). Poiché le richieste richiamate dal par. 3 dell'art. 6 rappresentano aspetti particolari del diritto ad un processo equo garantito dal par. 1 (art. 6-1), la Corte esaminerà l'istanza alla luce di queste due disposizioni.
44. Sebbene Toni non abbia deposto di persona in Tribunale, egli deve essere considerato per i fini dell'art. 6 par. 3 (d) come un testimone, termine che deve essere interpretato in modo autonomo (stessa sentenza, pagg. 32-33, par. 33).
45. Il Governo insiste molto su due elementi. In primo luogo la condanna del ricorrente non si fonderebbe in modo decisivo sui rapporti del Toni, in quanto le giurisdizioni competenti si sarebbero basate principalmente sulle confessioni del ricorrente e sulle dichiarazioni dei suoi coimputati. In secondo luogo l'interesse di preservare l'anonimato dell'agente si spiegherebbe con la necessità di continuare con l'infiltrazione negli ambienti della droga e proteggere l'identità degli informatori.
46. Secondo l'opinione della Commissione con la quale la Corte concorda, il Sig. Lüdi confessò dopo che gli furono mostrati i processi verbali delle intercettazioni telefoniche e si vide negare durante tutto il procedimento giudiziario la possibilità di controllo e contestazione su queste ultime.
47. La Corte fa inoltre notare che sebbene le Corti svizzere non si pronunciarono soltanto sulla base delle deposizioni scritte del Toni, esse servirono tuttavia alla ricostruzione dei fatti che portarono alla condanna. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, gli elementi di prova devono essere normalmente prodotti in presenza dell'accusato in una pubblica udienza in vista di un dibattimento in contraddittorio. Vi sono eccezioni a questo principio, ma possono essere ammesse unicamente con la riserva che vengano salvaguardati i diritti della difesa come regola generale. I par. 3 (d) e 1 dell'art. 6 richiedono che al convenuto sia data un'adeguata e giusta opportunità di contestare e di interrogare un testimone a carico, sia al momento della deposizione che successivamente (vedi sentenza Asch contro Austria del 26 aprile 1991, serie A. N. 203. P. 203. P. 10. Par. 27.)
48. Sia la Corte del Distretto di Laufen che la Corte d'Appello di Berna hanno rifiutato di ascoltare l'agente infiltrato Toni come testimone in base al fatto che bisognava preservarne l'anonimato (par. 16-18). La Corte Federale ha sostenuto "che sia l'identità che i metodi investigativi di tali agenti non devono essere divulgati superficialmente in un processo penale" (vedi par. 21).
49. La Corte ha constatato che il presente caso si differenzia dai casi Kostovski contro Olanda e Windisch contro Austria (sentenze del 20 novembre 1989 e 27 settembre 1990, serie A. nos 166 e 186) dove le condanne si fondavano sulle dichiarazioni fatte da testimoni anonimi. Nella fattispecie, la persona in questione era un funzionario di polizia la cui funzione era nota al Giudice istruttore. Inoltre, il ricorrente conosceva il suddetto agente se non per la sua identità quanto almeno per il suo aspetto fisico, a seguito di precedenti incontri avvenuti in altre cinque occasioni (vedi sopra par. 10 e 12 ). Tuttavia, né il Giudice istruttore né le giurisdizioni furono in grado o desiderarono ascoltare il Toni in qualità di teste e procedere ad un confronto che avrebbe permesso al Lüdi di contrastare le dichiarazioni di quest'ultimo; oltre a ciò né Lüdi né il suo avvocato ebbero nel corso del procedimento giudiziario l'opportunità di interrogarlo e sollevare dubbi sulla sua credibilità.
Sarebbe stato possibile tuttavia interrogarlo in modo tale da tenere in considerazione l'interesse legittimo delle Autorità di polizia in un caso di traffico di stupefacenti, preservando l'anonimato del loro agente per poterlo non soltanto proteggere ma anche utilizzare ancora in avvenire.
50. In sintesi, i diritti della difesa furono limitati ed il ricorrente non beneficiò di un processo equo. Vi fu dunque una violazione del par. 3 (d) dell'art. 6, combinato con il par. 1 dell'art. 6.

Applicazione dell'articolo 50
51. Ai sensi dell'articolo 50 della Convenzione, "se la Corte dichiara che una decisione presa o un provvedimento ordinato da un'Autorità Giudiziaria o da una qualsiasi altra Autorità di una parte contraente è completamente o parzialmente in contrasto con gli obblighi della Convenzione (...) e se il diritto interno della detta parte permette solo parzialmente una riparazione delle conseguenze di questa decisione o di questo provvedimento, la decisione della Corte accorda, se necessario, alla parte lesa un equo indennizzo".
52. In virtù di questo articolo il Sig. Lüdi ha rivendicato il rimborso dei suoi costi e spese vale a dire 5592 franchi svizzeri (FS) per il ricorso davanti alla Corte Federale, 13.168 FS per il procedimento giudiziario davanti alla Commissione e 11.420 FS per l'istanza davanti alla Corte, di cui 3.000 FS a titolo di onorario al Prof. Krauss. Il governo si dichiara pronto a rimborsare la somma - non sollecitata - di 688 FS per costi legali sostenuti davanti alla Corte Federale ma valuta eccessive le somme reclamate. La somma di 2000 franchi svizzeri per il procedimento davanti alla Corte Federale sarebbe ragionevole. Quanto ai procedimenti davanti agli Organi della Convenzione bisognerebbe considerarli in modo globale alla luce della complessità della fattispecie che ha una portata superiore rispetto alla media dei casi affrontati fino ad ora davanti alla Corte. Contestando il carattere ragionevole delle somme richieste e la necessità del ricorso ai servizi del professor Krauss, si dichiara disposto a versare la somma di 10.000 FS nel caso venga constatata la violazione da parte della Corte. Tenuto conto della natura complessa del caso il delegato della Commissione trova giustificate le pretese dell'interessato.
53. Sulla base delle constatazioni sopramenzionate (vedi par. 41 e 50) degli elementi in suo possesso, di alcune osservazioni di coloro che si sono presentati e della giurisprudenza in materia, la Corte giudica equo liquidare il danno con la somma di 15.000 franchi svizzeri.

PER QUESTE RAGIONI LA CORTE

1. Respinge all'unanimità l'obiezione preliminare del Governo che il ricorrente difetti dello status di vittima.
2. Afferma all'unanimità che non vi è una violazione dell'art. 8.
3. Sostiene con otto voti su uno che vi è stata una violazione del par. 1 e 3 (d) combinati dell' art. 6.
4. Sostiene all'unanimità che lo Stato difensore deve versare al ricorrente nell'arco di tre mesi 15.0000 FS per i costi e le spese.
5. Rifiuta all'unanimità la richiesta di equo risarcimento, per la parte considerata eccedente.
Redatta in francese e in inglese, poi pronunciata in udienza pubblica presso l'Istituto dei Diritti Umani a Strasburgo il 15 giugno 1992. Firmata Roly RYSSDAL. Presidente firmatario: Marc -Andrè EISSEN Cancelliere. In conformità con l'art. 51 par. 2 (art. 51-2) della Convenzione e 53 par. 2 del regolamento di procedura, l'opinione di minoranza del Giudice MATSCHER è annessa a questo giudizio. Siglata con le iniziali R.R. e con le iniziali: M.A.E.

Opinione parzialmente dissenziente del Sig. Giudice MATSCHER (traduzione).
Sono spiacente, ma non mi sento di associarmi all'opinione di maggioranza della Camera nel momento in cui constata una omissione alle necessità dei paragrafi 1 e 3 (d) combinati dell'art. 6. Come la maggioranza, sono preoccupato dei diritti della difesa; essi possono essere violati quando si fa ricorso all'intervento di "testimoni anonimi" che poi non sono chiamati a testimoniare davanti alla Corte - in modo che l'imputato è privato del suo diritto di contestare le loro deposizioni (scritte) in virtù dell'art. 6 par. 3 (d) - e quando la Corte fonda la sua definitiva dichiarazione di colpevolezza su tali deposizioni. Questo era il caso nei processi Kostovski e Windisch citati nella presente sentenza. Tuttavia nel presente caso, a differenza dei processi Kostovski e Windisch, può essere chiaramente visto dai documenti dei procedimenti davanti ai tribunali svizzeri che il tribunale ha basato la sua decisione essenzialmente sulle deposizioni non contestate del Sig. Lüdi e sulle dichiarazioni dei suoi coimputati. È vero che le ammissioni furono ottenute con l'inganno mediante l'intervento dell'agente infiltrato Toni, ma ciò non significa che esse non possono essere utilizzate. Condivido inoltre che il ricorso all'agente infiltrato o ad altri mezzi utilizzati dagli agenti investigativi, sebbene completamente leciti (entro certi limiti), non è molto "elegante" ma nella lotta contro alcuni tipi di criminalità - come il terrorismo e la droga - che è uno dei più importanti compiti della polizia nell'interesse della società, esso costituisce spesso la sola risorsa che permette di identificare i colpevoli e smantellare le bande di criminali le quali, dal canto loro, utilizzano a loro volta tutti i metodi disponibili. Pertanto chiunque partecipa con consapevolezza al crimine organizzato corre il rischio di cadere in una trappola. Certamente anche un criminale che è coinvolto in uno dei metodi appena descritti ha il diritto ad un equo processo, di cui uno degli elementi essenziali è la possibilità di far valere davanti alla Corte in modo ragionevole tutti gli argomenti della difesa. Tuttavia se egli ha ammesso sostanzialmente gli atti per i quali è stato accusato, la valutazione della sua deposizione rivela il libero accertamento delle prove che incombe come primario dovere e diritto del tribunale. In tali circostanze il rifiuto della Corte di accogliere la domanda di ascoltare anche l'agente infiltrato come ulteriore testimone non deve essere censurata da una giurisdizione internazionale soprattutto in quanto la comparsa del testimone in questione non avrebbe fornito in alcun modo un contributo ad un migliore chiarimento dei fatti contestati successivamente dall'accusato. Ciò mi dispensa dallo speculare sulle possibilità, a mio avviso poco realistiche, per le Giurisdizioni svizzere di ascoltare la testimonianza dell'agente infiltrato, in modo tale da evitare la rivelazione della sua identità. Pertanto concludo che nel caso presente non vi è stata alcuna violazione dei diritti della difesa.



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